Come affrontare l'intimità violata

 

14 abusi sessuali denunciati nel 2008 a Padova. Sono tutti?

 

 

di Massimiliano Colucci

 

 

 

 

 

Il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza alle donne. Istituita nell’ottobre 1999 dall’Onu, commemora il giorno dell’assassinio, nel 1960, di tre sorelle attiviste sotto il regime dittatoriale della Repubblica Dominicana.
La violenza alle donne è un fenomeno comprendente discriminazioni e maltrattamenti fino all’omicidio e alla violenza sessuale. In Italia si stima che a subirla in vita siano 7 milioni (31,9 per cento) di donne tra i 16 e i 70 anni, ma solo il 6,3 percento (4,4 in Veneto) arriva alla denuncia. Nel 67,1 percento gli episodi sono ripetuti e da parte del partner: ma, tra le vittime, il 21,3 percento ancora non li considera reato, e il 44 percento li ritiene solo “qualcosa di sbagliato”.
Negli anni ‘90, la Corte di Cassazione ha stabilito che gli atti sessuali comportano violenza quando violano, in qualsiasi modo, la libera autodeterminazione di una persona in merito alla propria sessualità. Può quindi darsi anche a livello psicologico, mediante induzione o abuso, se una persona viene persuasa a compiere o subire un atto sessuale (con un consenso non del tutto libero o consapevole).
Questa pagina della Difesa, con la consapevolezza della complessità del tema, si parlerà degli strumenti giuridici e medici di cui dispone una donna in caso di violenza sessuale. La questione dell’assistenza successiva, soprattutto psicologica, non è ancora del tutto definita nel territorio, e rimane aperta a successive interventi.

«La definizione di violenza sessuale è data dall’articolo 609/bis del codice penale, nella sezione dei reati contro la persona – spiega Dante Cosentino, vice dirigente della Squadra mobile di Padova – Si parla di costrizione all’atto sessuale mediante violenza, minaccia o abuso di autorità. Oppure di induzione, se si abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica. La pena è rigorosa, dai cinque ai dieci anni. Con atto sessuale s’intende tutto ciò che rientra nella sfera della sessualità. Sono previste poi aggravanti, se l’atto è compiuto da ascendente (genitore) o tutore, usando armi, droghe o alcol, oppure su minori».
In base ai dati della Questura, nel padovano sono state 8 le violenze nel 2007, di cui 3 a carico di minori, e 14 nel 2008 (4 su minori). Tutti i responsabili, tranne un ignoto, sono stati identificati. Tali dati riguardano però le sole violenze denunciate, non quelle realmente compiute. Altro elemento caratteristico del reato è la sua grande variabilità, sia riguardo alle vittime (età, sesso, orientamento sessuale) che a circostanze (tra le mura domestiche o nel gruppo di coetanei) e modalità.

Ma qual è la procedura in caso di violenza? Possiamo individuare tre casi. Se la donna si presenta in un pronto soccorso, verrà inviata all’osservazione di un ginecologo. «Come medici, ci occupiamo di svolgere un esame obiettivo per la valutazione di eventuali lesioni all’apparato femminile: arrossamenti, abrasioni – spiega la dott.ssa Daria Minucci, direttore della Divisione ostetrica dell’Azienda ospedaliera – Spesso sono assenti, specie se la donna alla fine subisce la violenza e resta immobile. Oppure si riscontrano i segni di un avvenuto rapporto sessuale, e nulla più. Bisogna però tenere conto che violenza non è solo un rapporto completo, con penetrazione ed emissione di seme: ci possono esser sfregamenti, palpeggiamenti. In tal caso il medico non trova nulla. Perciò è la donna l’unica a stabilire se la violenza è avvenuta o meno».
Vengono quindi eseguiti esami specifici. «Raccogliamo un campione di liquido seminale, se presente – continua la dott.ssa Minucci – e facciamo uno screening per le malattie infettive sessualmente trasmesse, invitando la donna a ripresentarsi dopo sei mesi per un controllo. A volte raccogliamo la biancheria intima. Infine, coinvolgiamo la polizia».
Se la donna si presenta invece alla polizia giudiziaria, questa richiederà l’eventuale esame medico. «Dipende dal tipo di violenza descritta – spiega Cosentino – Se non c’è stata congiunzione, è inutile fare prelievi. Spesso la violenza si accompagna al sequestro e ad abusi prolungati per ore o giorni: in tal caso accompagniamo la persona alla struttura sanitaria. Il referto medico è il primo riscontro rispetto a quanto dichiarato dalla vittima e serve a confermare il suo racconto».
La terza eventualità è che la polizia o l’autorità giudiziaria venga a conoscenza, in qualsiasi modo, di un fatto di violenza: in casi particolari procederà d’ufficio, ovvero avrà l’obbligo di attivarsi per verificare la violenza se è stata commessa su minori, oppure da ascendente, tutore, pubblico ufficiale.
«La procedura d’ufficio serve a proteggere ulteriormente la vittima, che potrebbe essere messa in soggezione da chi ha funzioni pubbliche. Oppure si pensi al caso del minore, in cui a fare le veci giuridiche sarebbe il genitore, responsabile magari della violenza domestica – continua Cosentino – In tutti gli altri casi il presupposto è la volontà da parte della donna di sporgere querela, entro sei mesi. Ciò è comprensibile: il fatto tocca una sfera intima, e la persona sceglie se esporsi o meno in un procedimento che può avere rivolti pubblici. La querela è poi irrevocabile, per evitare che ci siano pressioni da parte dell’autore della violenza».
Come si conclude la procedura? «Una volta finalizzata la notizia, si informa l’autorità giudiziaria, che ha poteri d’indagine più ampi, e può chiedere la consulenza tecnica di specialisti».

Situazione particolare è la violenza domestica, accompagnata dalla paura di denunciare il partner: quali strumenti di tutela prevede la legge? «Sulla falsariga di modelli americani – continua Cosentino – nel 2001 si è introdotta una misura di allontanamento dalla casa familiare (art. 282/bis, codice di procedura penale): l’autorità giuridica dispone che l’indagato lasci immediatamente la dimora, e non può rientrarvi senza autorizzazione del giudice. Se esistono esigenze di tutela, gli si prescrive di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima, come il lavoro, il domicilio della famiglia d’origine. E’ un provvedimento innovativo, vale anche per i casi di maltrattamento».
«Nei casi domestici – spiega la dott.ssa Minucci – è però difficile documentare la violenza, specie se prolungata. I segni di un rapporto sessuale, usuale tra due coniugi, non significano nulla. Spesso, nel corso di normali controlli, si riscontrano sintomi senza corrispettivo clinico, segno di un disagio familiare: attraverso l’anamnesi, e indagini ulteriori, il medico deve capire di cosa si tratta realmente».

Per informazioni:

 

Visita medica più meticolosa: con maggiori prove aumenta la possibilità di individuare il colpevole


Il campione biologico, una volta raccolto, conservato al Dipartimento di Medicina Legale di Padova. «Lo teniamo nei congelatori per circa un anno – spiega la dott.ssa Luciana Caenazzo, ricercatrice al dipartimento – Se c’è querela o richiesta dal giudice, ne ricaviamo il profilo genetico dell’aggressore, lo compariamo con quello dell’indagato, e compiliamo la consulenza scritta. Ma molti rimangono inutilizzati, perché spesso non si fa la denuncia». Se in una violenza il liquido seminale è assente, di quali altre tracce biologiche si dispone? «Il violentatore può lasciare sangue, saliva, capelli, cellule dell’epidermide, sulla vittima o sui vestiti. Trovarle conferma il contatto fisico». Importanti sono le modalità con cui si esegue la visita medica: già dopo 24 ore alcune tracce non sono identificabili, specie se la donna si lava dopo l’evento. «Altro problema è che nella visita non si fa abbastanza, è lasciata all’iniziativa del ginecologo – prosegue la dott.ssa Caenazzo – che per motivi culturali si limita a cercare il seme. In America c’è una reperibilità del medico legale per tali casi e sono previsti protocolli fissi: vengono raccolti tamponi vaginali, rettali e orali, campioni di saliva, materiale sotto le unghie, e tutti gli indumenti. E’ anche utile fotografare le lesioni. Mi rendo conto che la procedura è faticosa per la donna, ma bisogna trovare il tempo e il modo: una raccolta a tutto campo delle prove aumenta la possibilità di individuare il colpevole, specie nei casi borderline. Inoltre, essendo un processo non ripetibile, è importante eseguirlo con cura la prima volta. A Milano, ad esempio, l’iter medico, giuridico e assistenziale viene svolto in un’unica struttura di accoglienza seguendo un protocollo standard: in Veneto non esistono centri simili».

 

La provincia di Padova mette in rete i servizi

 

La Provincia vara un progetto per mettere in rete i servizi sul territorio a disposizione delle vittime di violenza. «Dopo aver valutato il dato numerico sul fenomeno – spiega Gino Gastaldo, assessore provinciale alle pari opportunità – stiamo ora cercando di capire la situazione sull’assistenza offerta: quali centri ci sono, soprattutto tra il volontariato, e come funzionano, per poi coordinarli tra loro e con le realtà istituzionali, sanitarie e giudiziarie». Il progetto, che si concluderà a fine anno, e in collaborazione con l’associazione Fraternità e servizio onlus, parte quindi da un censimento dei servizi già presenti. «Non vogliamo creare nessuna nuova realtà – spiega l’assessore – Il nostro compito è di interloquire coi Comuni, e potenziare e strutturare i servizi. Ad esempio, esiste un telefono rosa nazionale: noi vorremmo aiutarlo a radicarsi meglio nel territorio, con degli operatori formati che, di caso in caso, sanno esattamente quali risorse ci sono, come farvi riferimento e come indirizzarvi la donna». A questo progetto si affianca una campagna di sensibilizzazione contro la violenza, dal titolo “Non sei tu a doverti vergognare”, attuata mediante la distribuzione di opuscoli e spot pubblicitari.

 

 

da “La Difesa del popolo”, 23/11/2008, n° 46/CI

 

 

 

 

 

 

 

 

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